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martedì 24 gennaio 2012

IL DATORE DI LAVORO NON PUO' IMPARTIRE AL DIPENDENTE DISPOSIZIONI PRIVE DI FONDAMENTO LOGICO

Con la sentenza n.23673 dell'11 novembre 2011, la Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una commessa, impiegata presso il punto vendita di Olbia di un'azienda commerciale, a cui, la datrice di lavoro, aveva richiesto di recarsi in trasferta a Nuoro per partecipare a un corso pratico di perfezionamento della durata di trenta giorni da svolgersi a giorni alterni, ossia il martedì, il giovedì e il sabato. La lavoratrice ha rifiutato di eseguire la trasferta, ritenendola priva di giustificazione e ritorsiva. Conseguentemente l'azienda l'ha licenziata, considerata la legittimità del provvedimento di trasferta in quanto rientrante nei suoi poteri organizzativi e in considerazione del fatto che si trattava di un breve periodo di formazione. Il licenziamento è stato, dunque, impugnato dalla lavoratrice, e il ricorso è stato accolto in primo grado con sentenza confermata in appello. L'azienda ha, dunque, proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con la sentenza n.23673 dell'11 novembre 2011, lo ha rigettato sostenendo che in base al potere organizzativo e di direzione che gli compete, ai sensi degli artt.2086 e 2104 c.c., l'imprenditore può predisporre, anche unilateralmente, norme interne di regolamentazione attinenti all'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell'impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, ma perchè questo potere non si trasformi in arbitrio, occorre che il suo esercizio sia funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, restando escluso che il datore di lavoro possa impartire disposizioni e prescrizioni che, incidendo sulla posizione lavorativa del prestatore d'opera, risultino prive di fondamento logico o del tutto avulse dalle ragioni attinenti all'organizzazione, alla disciplina e all'attività produttiva dell'impresa.
Per concludere, dunque, non possono trovare legittimazione nei poteri datoriali quei provvedimenti che, in assenza di ragioni attinenti ai fini della organizzazione aziendale, arrecano ingiustificato disagio ai lavoratori.




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