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giovedì 26 maggio 2011

AI FINI DELLA RESPONSABILITA' DEL MEDICO LA DIFETTOSA TENUTA DELLA CARTELLA CLINICA PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME ELEMENTO DI PRESUNZIONE

La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n.10060 del 27 aprile 2010, ha ribadito che in tema di responsabilità professionale del medico la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del sanitario e il danno, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno stesso.
La giurisprudenza ha affermato che la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia accertata dal medico, verosimilmente idonea a cagionare un pregiudizio al paziente, e il pregiudizio stesso, si deve presumere allorché sia impossibile accertare e valutare altri ipotetici fattori causali proprio in conseguenza della lacunosa compilazione della cartella clinica.
In questo quadro relativo alla distribuzione dell'onere probatorio assume rilievo il criterio della "vicinanza della prova" che, nel caso di specie, è riferibile al sanitario in quanto soggetto che ha la effettiva possibilità di fornire la prova stessa.

Ad maiora


Se volete ricevere maggiori informazioni sull'argomento oggetto del post non esitate a contattarmi al seguente indirizzo di posta elettronica corrado.isacchi@gmail.com mi smobiliterò per voi.


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