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lunedì 9 maggio 2011

L'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO NON E' DOVUTA SE VIENE MENO IL PERICOLO

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n.4525 del 24 febbraio 2011, ha rilevato che l'indennità di rischio radiologico assolve ad una funzione di prevenzione, rappresentando un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione.
Una tale indennità non è dovuta, quindi, quando venga meno l'esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo. Sostengono, infatti, i giudici della Suprema Corte, che l'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità connessa a specifiche situazioni ambientali, sia dovuta solo in presenza dei particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non è motivata quando cessano tali condizioni per apprezzabili periodi di tempo.
Pertanto, concludono i giudici di legittimità, non è dovuta in caso di mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva per un notevole intervallo temporale.

Ad maiora


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