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martedì 29 marzo 2011

La contestazione disciplinare per un presunto "ammanco di cassa" non giustifica il licenziamento per "furto in azienda"

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n.6499 del 22 marzo 2011, ha esaminato il caso di un lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare per un presunto "ammanco" di un certo quantitativo di merce semilavorata in oro (per i più pignoli 618,60 grammi di merce semilavorata in oro tit.750) che avrebbe dovuto essere conservata in una cassetta di sicurezza di cui egli aveva la chiave. La procedura disciplinare si concludeva con il licenziamento del dipendente stante, come riportato nella relativa comunicazione, la violazione dell'art.23 lettera B.b. del ccnl applicato al caso di specie, che contempla l'ipotesi del "furto in azienda". Il lavoratore impugnava, quindi, il licenziamento sostenendo che la norma richiamata dalla società riguardava, appunto, il caso di "furto in azienda", mentre la contestazione riferiva ad una, a suo dire, differente ipotesi ossia un "ammanco". Pertanto, oltre alla genericità della contestazione, il licenziamento doveva ritenersi illegittimo per violazione del principio di immutabilità della contestazione.
La Suprema Corte, dunque, ha rilevato che la comunicazione di addebito riguardava l'ipotesi dell'ammanco e non già quella distina, e posta a fondamento del licenziamento, di "furto in azienda". Ebbene, l'immutabilità della contestazione impedisce al datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento disciplinare, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare, dovendosi garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa al lavoratore.
La possibilità di apportare delle modifiche, infatti, può riguardare solo circostanze non significative rispetto alla fattispecie contestata e così quando tali modificazioni non configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare e non comportino, dunque, un pregiudizio alla difesa del lavoratore.



Ad maiora


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